DPR 395 del 23.08.1988 Omissis Art. 3.- Diritto allo studio 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. 3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità: a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore; b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso; c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione. 4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. 5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. 6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti. ........ Omissis Circolare Ministeriale 24 ottobre 1991, n. 319 Oggetto: Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio Introduzione Sulla G.U. dell'11 aprile 1989 è stata pubblicata la C.M. 5 aprile 1989, prot. n. 31787/8.93.12 del ministro per la Funzione Pubblica in tema di permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio. La predetta circolare demanda alle singole Amministrazioni la definizione delle modalità procedurali da seguire al proprio interno. Nel trasmettere in allegato, per conoscenza e norma, la predetta circolare del ministro per la Funzione Pubblica, si forniscono di seguito le istruzioni finalizzate a regolare le modalità di applicazione del predetto art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 per tutto il personale del comparto scuola. 1) Determinazione del contingente In attuazione di quanto previsto nell'art. 3 dell'Accordo intercompartimentale e nella sopraindicata circolare applicativa del 5 aprile 1989, il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento della dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento all'unità superiore. Nelle predette dotazioni organiche, ai fini del calcolo della percentuale del tre per cento, vanno computate anche le dotazioni organiche aggiuntive. Per i Conservatori e le Accademie le dotazioni organiche vanno riferite a ciascuna istituzione. Nel calcolo del contingente è irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale. Il capo dell'Ispettorato per l'Istruzione artistica per quanto riguarda i direttori dei conservatori e delle accademie e i direttori amministrativi, i direttori di conservatori e accademie, per quanto riguarda il personale docente e A.T.A. delle rispettive istituzioni scolastiche, e i provveditori agli studi, per quanto riguarda il restante personale, con atto formale da affiggere all'albo dell'ufficio entro il 15 ottobre, determinano annualmente, sulla base di quanto sopra detto, in relazione alle rispettive consistenze organiche, il numero complessivo dei permessi retribuiti concedibili, distribuendo il predetto numero proporzionalmente fra: - personale direttivo, docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo; - personale A.T.A., considerato complessivamente, senza distinzione per profilo professionale. 2) Presentazione delle domande La domanda di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui alla presente circolare deve essere presentata, per quanto riguarda i direttori dei conservatori e delle accademie e i direttori amministrativi, al capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica, per il personale docente e A.T.A. dei conservatori e delle accademie, al direttore delle relative istituzioni, per il personale direttivo al provveditore agli studi competente per il territorio, per tutto il restante personale, per il tramite del capo d'istituto, al provveditore agli studi della provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il 15 novembre di ogni anno, a pena di decadenza. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, i seguenti dati: 1) nome, cognome, luogo e data di nascita; 2) tipo di corso; 3) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto; 4) per il personale docente, ruolo di appartenenza e sede di servizio; 5) per il personale educativo, sede di servizio; 6) per il personale A.T.A., il profilo professionale e la sede di servizio; 7) per il personale direttivo, la sede di servizio; 8) l'anzianità complessiva di servizio di ruolo; 9) il possesso dei requisiti di precedenza, come indicati nel successivo punto 3); L'anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15. La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e la firma autenticata dal capo dell'istituzione scolastica o educativa in cui il richiedente presta servizio. Per il personale direttivo la firma sarà autenticata dal provveditore agli studi. 3) Modalità di concessione Il capo dell'Ispettorato per l'istruzione artistica, i provveditori agli studi e i direttori dei conservatori e accademie ricevono le domande e provvedono a formare una graduatoria dei richiedenti, distinta secondo i criteri di cui al punto 1), sulla base dei seguenti parametri, indicati in ordine di priorità: 1 - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza; 2 - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti; 3 - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno; 4 - frequenza di corsi finalizzata al conseguimento di titoli di studio in corsi post-universitari; 5 - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto; 6 - anzianità di ruolo; 7 - età. I permessi verranno concessi in base alla graduatoria come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente determinato e distribuito proporzionalmente secondo i criteri di cui al punto 1) della presente circolare. A parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso. I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere predisposti, per quanto riguarda i direttori dei conservatori e delle accademie e i direttori amministrativi, dal capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica; per il personale direttivo dal provveditore agli studi; per il restante personale dai capi d'istituto sulla base delle autorizzazioni concesse con riferimento alle competenze di cui al punto 1), entro il 15 dicembre di ogni anno. 4) Durata dei permessi - Certificazione I permessi straordinari retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, e sono rinnovabili, con priorità rispetto agli altri richiedenti, per tutta la durata del corso prescelto. Essi decorrono dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va presentata al capo d'istituto della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare. I medesimi capi di istituto riscontrano la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha usufruito l'interessato. Il personale direttivo presenterà la certificazione al provveditore agli studi competente per territorio. La certificazione dovrà comunque essere presentata prima di un eventuale cambio di sede di servizio. Sembra opportuno puntualizzare che i permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395/1988 sono consentiti soltanto per la frequenza dei corsi espressamente previsti nella presente circolare e non anche per la sola preparazione degli esami finali dei corsi e per la sola preparazione della tesi di laurea. Nei casi sopraddetti, peraltro, ove possibile, ai sensi del comma 4 del citato art. 3 del D.P.R. 395/88 sono previsti dei turni di lavoro che agevolano l'interessato nello studio e nella preparazione degli esami. 5) Disposizioni finali In merito alle modalità di sostituzione del personale beneficiario dei permessi di cui alla presente circolare si richiamano le disposizioni contenute nella allegata circolare del ministro per la funzione pubblica C.M. 5 aprile 1989, prot. n. 31787/8.93.12 secondo la quale vanno previste misure di carattere organizzativo "necessarie a sopperire al temporaneo minor apporto operativo e funzionale dei dipendenti ammessi al beneficio e quindi tali da evitare il ricorso ad assunzione di personale supplente temporaneo". Ne consegue che, in coerenza con le suddette indicazioni, nel caso di personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione di personale della scuola. A tal proposito si richiama, comunque, per il personale docente l'ordine di priorità indicato nella circolare di questo gabinetto C.M. 23 settembre 1988, n. 266 . Per quanto attiene in particolare alla scuola elementare, in ragione della peculiarità didattica e formativa sottolineata dalla riforma degli ordinamenti (Legge n. 148/1990), le assenze derivanti dalla frequenza dei corsi suddetti sono consentite: - se superiori a cinque giorni, alla condizione di effettuare la sostituzione del docente con altro insegnante titolare soprannumerario o comunque a disposizione; - se inferiore a cinque giorni ovvero per le assenze orarie, oltre l'utilizzazione sopra detta, sono da tener presenti anche le disposizioni attuative dell'art. 9, comma 5, della Legge n. 148/1990. Per risolvere alcune perplessità che sono emerse in sede di applicazione della precedente circolare, si fa presente che la mancata previsione di una eventuale contrattazione decentrata provinciale deriva dalla circostanza che tale livello di contrattazione non è previsto nella circolare del ministro per la Funzione Pubblica . C.M. 5 aprile 1989, prot. n. 31787/8.93.12, allegata anche alla presente circolare. In osservanza pertanto alle predette disposizioni non è consentito attivare una contrattazione che, in materia, è esclusivamente di livello nazionale e non provinciale (vedasi art. 3, comma 7, D.P.R. n. 395/88). Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, si fa rinvio a quanto disposto nella circolare del ministro per la Funzione Pubblica, riportata in allegato. Sono fatte salve le situazioni già verificatesi, nei limiti e alle condizioni previste dal medesimo art. 3. Eventuali quesiti in ordine all'applicazione della presente circolare vanno rivolti direttamente alle Direzioni Generali, Ispettorati o Servizio competenti per il personale cui i quesiti stessi si riferiscono. La presente circolare annulla e sostituisce la precedente , C.M. 8 luglio 1989, n. 236, prot. n. 29863/2257/GL . Circolare Ministeriale Funzione Pubblica 5 aprile 1989 Prot. n. 31787/8.93.12 Oggetto: Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio L'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della Legge-quadro sul pubblico impiego art. 12 della Legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988/90", garantisce il diritto allo studio al personale ricompreso nei comparti di contrattazione collettiva determinati con il D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. La nuova disciplina relativa al diritto allo studio consente alle pubbliche amministrazioni di concedere al personale dipendente permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali. La normativa non riguarda i dirigenti dello Stato e categorie equiparate ed assimilate, i dirigenti degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70, i magistrati, il personale della carriera diplomatica, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, i professori universitari, i militari il cui trattamento costituisce riserva di Legge nonché il personale della Polizia di Stato. Per corrispondere alle sollecitazioni ed ai numerosi quesiti pervenuti, anche nelle vie brevi, ed al fine di favorire l'uniforme applicazione della sopra citata norma, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in ordine alle modalità di esercizio del diritto in parola, formulate d'intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. In primo luogo si evidenzia che l'istituto di cui trattasi, finalizzato all'accrescimento della formazione culturale e professionale del dipendente, ha il suo fondamento anche nell'interesse dell'amministrazione. Peraltro, l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento dei servizi ha imposto di contenere in limiti predeterminati il numero dei dipendenti ammissibili contemporaneamente a fruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro e di definire alcune modalità procedurali che le amministrazioni debbono seguire nel concedere i permessi in questione. In relazione alle suddette considerazioni, la concessione dei permessi e delle altre agevolazioni nella prestazione di lavoro, di cui ai commi 1 e 4 della norma in esame, non può che riferirsi all'unità amministrativa nell'ambito della quale dovranno essere effettuate le modifiche organizzative necessarie a sopperire al temporaneo minore apporto operativo e funzionale dei dipendenti ammessi al beneficio. Si precisa che, comunque, non può essere superato complessivamente il numero di beneficiari corrispondente al tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno presso ciascuna amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del contingente è pertanto irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso e qualifica. Il limite di cui sopra va riferito esclusivamente al numero massimo dei dipendenti ammessi al godimento delle agevolazioni previste in quanto frequentanti corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Le amministrazioni articolate territorialmente provvederanno a ripartire tra le varie unità amministrative il contingente del personale ammesso al beneficio, definendo le relative modalità procedurali da seguire al proprio interno. L'effettuazione del raffronto tra le condizioni soggettive dei richiedenti il beneficio in parola impone che debbano essere preventivamente acquisiti tutti gli elementi cognitivi e di valutazione necessari. Ogni dipendente interessato deve, pertanto, rappresentare in tempo utile il proprio intendimento ed avanzare richiesta specificando la durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto. La selezione, qualora le richieste siano in numero superiore al contingente, dovrà essere effettuata garantendo, in ogni caso, le pari opportunità ed il rispetto della modalità di rotazione per lo stesso corso, tenendo presenti le esigenze derivanti dalle attività formative programmate dall'Amministrazione e dando rilevanza al conseguibile accrescimento della formazione culturale e professionale del dipendente. In tale contesto sono da valutare le situazioni indicate alle lettere b) e c) del terzo comma della norma di cui trattasi. L'effettivo svolgimento dei corsi costituisce l'elemento di riferimento per la fruizione dei permessi la cui durata complessiva, si ripete, non può superare le 150 ore annue per ciascun dipendente in esse compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. In caso di mancata presentazione da parte del dipendente di idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza dei corsi nonché agli esami finali sostenuti, i periodi di permesso utilizzati sono considerati come aspettativa ai sensi, dell'art. 69 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - o giustificati in base ad analoghi istituti previsti dagli ordinamenti di appartenenza con l'implicazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere al recupero delle competenze fisse dalla stessa corrisposte per detti periodi. Deve inoltre rappresentarsi che, per giustificare l'assenza dal servizio e per sanzionare la legittimità dei permessi utilizzati e delle agevolazioni fruite durante tutto il periodo di frequenza del corso, è necessario produrre idonea certificazione dalla quale risulti che il personale interessato abbia sostenuto l'esame finale di corso. Per ultimo, si ritiene opportuno puntualizzare che la definizione di ulteriori discipline e modalità applicative e/o particolari relative all'esercizio del diritto allo studio demandata alla contrattazione di comparto e decentrata non ha carattere di essenzialità ma è riferibile alla eventuale necessità di soddisfare esigenze specifiche e peculiari dei singoli comparti di contrattazione collettiva finalizzate allo svolgimento del servizio pubblico.I Ministeri, le amministrazioni e le associazioni di indirizzo sono pregati di portare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati la presente circolare che, ad ogni buon fine, verrà resa pubblica anche attraverso la G.U. della Repubblica italiana.
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