Nuovi indirizzi di studio. Un documento congiunto USR-Regione (19-12-2003)

Questioni attinenti alla programmazione dell’offerta formativa per l’a.s. 2004-2005 e alla pubblicizzazione di nuovi indirizzi di studio per il prossimo anno scolastico. Una lettera ai dirigenti scolastici firmata da Bastico e Stellacci.

"...Abbiamo convenuto in sede di Conferenza sull’opportunità di riprendere, in una comunicazione ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, i principali riferimenti normativi e le decisioni in merito assunte a livello regionale.
L’attivazione nelle istituzioni scolastiche di nuovi indirizzi è subordinata ad alcune condizioni:
a) l’indirizzo da istituire deve essere ricompreso fra gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell’a.s. 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l’orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado (art. 1 DM 26 giugno 2000, n. 234);
b) la richiesta di istituzione di nuovi indirizzi deve essere inoltrata alla Provincia affinché possa valutarne l’inserimento nel piano provinciale secondo coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale; i piani provinciali sono attuabili nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie definite dallo Stato.
In relazione al punto a) è evidente che tanto gli indirizzi ordinamentali che le sperimentazioni assistite ed autonome, purchè già funzionanti nell’anno scolastico 1999/2000 e regolarmente autorizzate, devono mantenere inalterate le intitolazioni originarie che corrispondono ai titoli di studio conclusivi dei corsi. E’ quindi chiaro che l’adozione di tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica, previsti dal DPR 275/1999 e dal D.M. 234/2000 per la realizzazione del curriculum obbligatorio, non può, in alcun modo, modificare il titolo di studio che, proprio per il suo valore nazionale, è correlato al curriculum nazionale obbligatorio.
Abbiamo altresì sottolineato che altra cosa è il ricorso all’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo che rappresenta una prerogativa delle istituzioni scolastiche ed una preziosa risorsa per il sistema formativo nel suo complesso e che va perciò rispettata, sostenuta e valorizzata, riconoscendo che attraverso l’autonomia le scuole possono intervenire in tutti gli ambiti previsti dall’art. 6 del DPR 275/99.
Per quanto riguarda il punto b), la Regione, sulla base di un orientamento unanimemente espresso dalla Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione, ha stabilito di non procedere, per l’a.s. 2004-2005, alla attivazione di nuovi indirizzi, decisione peraltro condivisa anche dalla Direzione generale dell’USR in considerazione del fatto che non sono ancora stati predisposti gli specifici decreti attuativi della legge 53/2003.
Infine, per quanto attiene all’orario settimanale, ricordiamo che la normativa vigente prevede pochi, ma decisivi vincoli da rispettare:
- il monte ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum;
- gli obblighi complessivi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti (con possibilità di una programmazione plurisettimanale).
La condivisa gravosità di alcuni piani di studio non può essere superata con decisioni delle singole scuole, in quanto gli ordinamenti nazionali possono essere modificati solo con norme assunte dal Parlamento o dal Governo, a seconda della natura del provvedimento: è, quindi, illegittimo prevedere un monte ore complessivo diverso da quanto stabilito dai vigenti piani di studio. Le istituzioni scolastiche, tuttavia, possono esercitare la propria autonomia nella flessibilità organizzativa, applicando ad esempio una scansione oraria diversa da quella tradizionale.
L’Assessore regionale Mariangela Bastico
Il Direttore Generale dell’USR Lucrezia Stellacci
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data di creazione: 09/01/2004
data di modifica: 11/01/2004